STATUTO SOCIALE
Capo I – COSTITUZIONE E SCOPI:
Art. 1 – E’ costituita in Cisternino (BR) un’associazione di promozione sociale denominata HERAKHANDI SAMAJ di Cisternino
Art. 2 – L’associazione ha sede legale in Contrada Portarino 10 Ostuni .
Art. 3 – L’Associazione aderisce all’”Hairakhandi Samaj Italiano”, di cui accetta le disposizioni e le norme organizzative. Essa si impegna, tramite il proprio consiglio direttivo, a rispettare e far rispettare ai propri associati, lo statuto, il regolamento e le direttive emanate ed emanande dall’”Herakhandi Samaj Italiano”.
Art. 4 – L’associazione utilizza nell’ambito della propria denominazione il titolo e il logo del “Herakhandi Samaj” in forza di una esplicita autorizzazione, unilateralmente concessa dall’associazione Herakhandi Samaj Italiano”, al momento della accettazione della domanda di affiliazione, presupposto essenziale per la esistenza di questo ente.
Art. 5 – L’associazione ha come scopo, nell’ambito della promozione sociale, di favorire l’incontro culturale, religioso e spirituale fra persone di diverse nazionalità, credo, colore e fedi.
- Diffondere il messaggio ecumenico di Herakhan Baba conosciuto come Sri Babaji, (Maestro spirituale che ha ispirato i fondatori di questa associazione, vissuto in India nella regione Himalayana del Kumaon, ad Herakhan, sino al 1984). L’insegnamento di Sri Babaji, che esortava tutti gli uomini a vivere in verità, semplicità e amore, nega le caste e considera ciascuna religione un mezzo per giungere alla stessa meta.
- Praticare lo Yoga integrale insegnato da Sri Babaji: il lavoro teso al bene comune e disinteressato (Karma Yoga), I canti e pratiche devozionali di gruppo (Bhakti yoga); la ripetizione del mantra Om Namah Shivay e di altri nomi di Dio, (mantra Yoga, Japa Yoga), l’Hata-yoga, la meditazione (Dhyana Yoga), lo studio e la conoscenza dei testi sacri (Jnana Yoga), la concentrazione attraverso antichi rituali: Arti, Yajna, Puja, tradizionali del Sanatan Dharma, la religione universale che è all’origine della cultura Vedica.
- La ricerca interiore e lo sviluppo degli aspetti migliori dell’essere umano: i suoi potenziali e i suoi talenti, in una prospettiva di servizio umanitario teso allo sviluppo di individui coscienti e autonomi, in grado creare relazioni umane costruttive.
- Sviluppare quindi la naturale aspirazione dell’uomo alla conoscenza del proprio Sé, all’armonia, alla saggezza, alla giustizia, alla compassione e al servizio del prossimo.
- Gran rilievo viene dato a creare tra i soci relazioni sane, atte allo sviluppo della libertà e della consapevolezza, e prive di qualunque forma di indottrinamento e di condizionamento.
- La realizzazione del Sé è la meta dello sviluppo interiore, che l’associazione cercherà di promuovere con tutti i mezzi a sua disposizione.
Art. 6 – In riferimento al precedente articolo 5 gli scopi indicati rappresentano la ragione e l’essenza stessa della costituzione dell’Associazione. Il perseguimento degli stessi non potrà mai, per nessuna ragione, rivestire finalità di lucro.
Gli strumenti per raggiungere gli scopi indicati sono costituiti dallo svolgimento di due distinti generi di attività:
A) Attività istituzionali
o Organizzare e gestire le attività che si svolgono all’interno del Centro o ashram con la supervisione dell’ Herakhandi Samaj Italiano
o Praticare e diffondere il messaggio ecumenico di Babaji Herakhan Baba (Maestro spirituale che ha ispirato i fondatori di questa associazione).
o Offrire accoglienza a devoti, ricercatori spirituali e visitatori.
o Raccogliere documentazioni scientifiche tecniche e divulgative negli ambiti definiti dagli scopi sociali.
o Stimolare lo studio e la ricerca, istituendo borse di studio, viaggi di studio e scambi culturali.
o Promuovere la pratica e la diffusione delle terapie naturali e olistiche sotto la responsabilità di operatori qualificati.
o Realizzare attività culturali e formative promuovendo e organizzando seminari, convegni, conferenze, corsi.
o Istituire e sviluppare relazioni con Associazioni ed Enti, anche stranieri, che abbiano scopi e interessi simili.
o Promuovere l’insegnamento del lavoro di gruppo volto al progresso sociale e spirituale dell’uomo.
o Organizzare servizi di tipo sociale per bambini, anziani, handicappati, tossicodipendenti e persone malate sotto la responsabilità di operatori qualificati.
o Promuovere e organizzare servizi ed incontri per il tempo libero.
o Promuovere e realizzare nei centri tutte le attività atte a sviluppare la produzione di prodotti naturali e coltivazioni biologiche e biodinamiche.
o Fondare e/o sostenere scuole, collegi, biblioteche, centri per conferenze ed altre istituzioni educative che mirino alla diffusione della conoscenza dell’arte, della scienza, della letteratura e delle religioni antiche e moderne.
o Aiutare persone e comunità in condizioni di bisogno durante calamità naturali.
o Entrare in rapporto con istituzioni governative e privati allo scopo di raggiungere gli obiettivi sociali.
o Attuare tutte le iniziative che sono utili e opportune al conseguimento degli scopi sociali.
b) attività commerciali: tali attività, definite commerciali sulla base della loro comune accezione fiscale, saranno dirette oltre che al raggiungimento degli scopi della Associazione, anche a garantire l’equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, costituendo fonte primaria di introito per la stessa Associazione. In questo ambito l’Associazione potrà:
➢ Creare, produrre e diffondere pubblicazioni, dati, monografie, libri, audiovisivi, pubblicazioni periodiche, registrazioni musicali;
➢ Organizzare e realizzare strutture atte alla produzione, trasformazione, consumo e vendita di alimenti naturali;
➢ Organizzare e realizzare strutture per la produzione, la diffusione e la vendita di opere artistiche e di artigianato e creare centri adatti a tale scopo;
➢ Organizzare e realizzare strutture scolastiche e centri di addestramento professionale per l’agricoltura biologica e l’artigianato;
➢ realizzare e gestire ristoranti vegetariani, bar e piccoli shops destinati alla commercializzazione di materiali e prodotti vari provenienti dall’India e da altre zone dell’Oriente;
➢ Organizzare eventi culturali come: concerti, rappresentazioni, mostre spettacoli, ecc.
Capo II – PATRIMONIO ED ENTRATE:
Art. 7 – Il Patrimonio dell’Associazione potrà essere costituito da:
a. Attrezzature varie e materiale didattico, normalmente utilizzati per il raggiungimento dello scopo sociale;
b. Eventuali introiti versati volontariamente, da soci o da soggetti terzi, pubblici o privati, in occasione di iniziative ed attività promosse dall’associazione;
c. Dalle donazioni, lasciti e successioni aventi per oggetto beni di qualsiasi natura e tipo;
d. Da ogni altro bene mobile acquisito a qualsiasi titolo dall’Associazione.
Art. 8 – Le Entrate sociali dell’Associazione sono costituite da:
a. Quota sociale di iscrizione: il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa minima da versare all’atto della prima adesione all’Associazione e per i successivi anni. A tale proposito viene lasciato ampio potere all’Organo Direttivo circa l’ammontare di tale importo. La quota sociale di iscrizione non può essere in alcun caso rimborsata al Socio, neanche in caso di dimissioni. La stessa quota è intrasmissibile per atto tra vivi.
b. Eredità, donazione e legati;
c. Erogazioni liberali degli associati o di terzi;
d. Entrate da Attività Commerciali derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al punto b dell’articolo 6 del presente Statuto Sociale;
e. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 9 – L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborsi ulteriori rispetto alla quota di cui al punto precedenti. E’ comunque facoltà dei soci dell’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
Art. 10 – Eventuali versamenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente Capo II, devono comunque ritenersi a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione o in caso di morte, di recesso o di esclusione dell’associato, potrà pertanto essere inoltrata richiesta di rimborso di quanto versato ad esclusivo titolo di liberalità.
Capo III – SOCI
Art. 11 – I soci dell’Associazione si distinguono in:
a. Soci Fondatori;
b. Soci Ordinari;
c. Soci Onorari.
Art. 12 – L’adesione all’Associazione ed il relativo status di socio, comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nelle assemblee tanto Ordinarie quanto Straordinarie per tutti gli argomenti che nelle stesse Assemblee possono essere posti all’ordine del giorno.
Art. 13 – Sono Soci Fondatori coloro che avendo partecipato alla costituzione della Associazione, sono nominati nell’Atto Costitutivo. Lo status di Socio Fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai Soci Ordinari.
Art. 14 – Sono Soci Ordinari le persone fisiche che abbiano inoltrato richiesta di far parte dell’Associazione in epoca successiva alla sua costituzione, per poter partecipare allo svolgimento delle attività previste dall’Oggetto Sociale. La domanda presentata da tali potenziali associati deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Sono Soci Onorari le persone fisiche che il Consiglio Direttivo avrà ammesso a tale qualifica, senza le formalità di richiesta di iscrizione, per essersi particolarmente distinti nell’ambito dei fini istituzionali che questa Associazione si propone, nonché per aver mostrato una particolare propensione per l’Associazione medesima.
I Soci Onorari hanno gli stessi diritti dei Soci Fondatori ed Ordinari; l’eventuale quota di iscrizione all’Associazione pur prevista, può essere ritenuta compresa nell’eventuale erogazione liberale effettuata, o, semplicemente non è richiesta dal Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Chi intenda aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo indicando: nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale ed inoltre, in caso di minorenni, il nome del genitore o di chi esercita la patria potestà.
Art.17 – Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti Interni che verranno eventualmente emanati durante lo svolgimento della vita associativa.
Art.18 – Il Consiglio Direttivo vista la domanda delibererà, entro trenta giorni, l’ammissione che diventerà operativa e verrà annotata sul registro dei soci dopo il versamento della quota annua di iscrizione se prevista. Il nuovo Socio dovrà ricevere copia dello Statuto dell’Associazione e dichiarare di aderire ad esso.Tutti i soci si impegnano a riconoscere l’autorità di Shri Muniraj, Trilok Singh per ogni genere di questione.
Art. 19 – In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, come indicato ai punti precedenti, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione del rifiuto.
Art. 20 – Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dalla compagine sociale. Il recesso ha efficacia immediata..
Art. 21 – In presenza di gravi motivi ciascun Socio può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, successivamente ratificata dall’assemblea dei soci. I soci esclusi possono essere sempre riammessi a seguito di apposita domanda da presentare con le modalità di cui al punto 15 del presente articolo.
Capo IV – ORGANI
Art. 22 – Sono organi dell’Associazione:
A. l’ASSEMBLEA DEI SOCI;
B. il CONSIGLIO DIRETTIVO;
C. il PRESIDENTE;
D. il SEGRETARIO
E. il TESORIERE;
F. il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
A. l’ASSEMBLEA DEI SOCI:
Art. 23 – L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
Art. 24 – L’assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari, iscritti nel Libro Soci della Associazione, al momento della convocazione della seduta assembleare.
Art. 25 – L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 Maggio, sia per l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario sia per l’approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo illustrante il Bilancio e l’andamento gestionale. Essa inoltre:
a. provvede alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo determinandone anche il numero. In caso di sua istituzione, provvede inoltre alla elezione dei membri dello stesso Collegio dei Revisori dei Conti.
b. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c. delibera sulle modifiche del presente statuto;
d. approva eventuali Regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo.
Art. 26 – L’assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e viene convocata dal Presidente.
Art. 27 – L’assemblea si riunisce in seduta Straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno 1/3 dei soci, o ancora, se istituito, su richiesta del Collegio dei Revisori per discutere e deliberare su:
a. lo scioglimento dell’Associazione prima del termine;
b. gravi situazioni di deficit economico e finanziario emerse nel corso dello svolgimento dell’esercizio sociale.
c. gravi situazioni attinenti la organizzazione e la vita sociale dell’Ente.
d. devoluzione a terzi di tutto e di parte del patrimonio sociale.
Art. 28 – La comunicazione di convocazione deve essere affissa presso la sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori. Sarà inoltre cura del presidente avvisare i soci tramite lettera, e-mail o sms.
Art. 29 – Tutti i soci hanno diritto ad un solo voto e possono farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun socio, comunque, non può rappresentarne più di un altro. Non possono partecipare all’assemblea coloro che non siano in regola con il versamento delle quote associative.
Art. 30 – L’assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione. Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso parità di voti nelle elezioni si procede mediante ballottaggio.
Art. 31 – L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci. In seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, la variazione del suo oggetto sociale, o per la richiesta di rinuncia alla affiliazione all’associazione HERAKHANDI SAMAJ ITALIANO, occorre sempre la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 32 – Le deliberazioni dell’assemblea, raccolte nell’apposito libro sociale, devono restare depositate presso la sede dell’Associazione e disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.
Art. 33 – L’assemblea è presieduta dal Presidente che verrà assistito dal Segretario .
B. il CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 34 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che potrà essere composto da 3, 5, 7, 9 o più membri eletti dalla Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo eletto sceglierà al suo interno il Segretario ed il Tesoriere.
Art. 35 – Sono funzioni del Consiglio Direttivo:
a. la direzione e la gestione dell’Associazione;
b. la delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei soci e la nomina di Soci Onorari;
c. la delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
d. la predisposizione del Rendiconto economico e finanziario e la sua approvazione;
e. l’amministrazione del patrimonio e delle risorse sociali;
f. stabilire le quote associative e le quote specifiche;
g. emanare Regolamenti Interni;
h. ratificare o meno i provvedimenti che pur essendo di propria competenza, sono emanati dal Presidente o dal Tesoriere in casi di eccezionale necessità e urgenza.
Al Consiglio Direttivo è data facoltà di nominare, anche tra i Soci della Associazione, (in quest’ultimo caso senza trasferirne la responsabilità) un fiduciario interno, un addetto alle pubbliche relazioni, e ogni e qualsiasi figura necessaria all’Associazione per lo svolgimento delle sue attività.
Art. 36 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno ¼ dei suoi componenti.
Art. 37 – Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voto, prevale la decisione sulla quale è confluito il voto del Presidente o, in sua assenza, del Segretario.
Art. 38 – Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze dovute ad una qualsiasi motivazione, lo stesso Organo provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare, scegliendo il nuovo membro tra i soci dell’Associazione, nel rispetto delle condizioni di composizione previsti dal presente Statuto. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci nella quale tale nomina dovrà essere ratificata oppure respinta e reintegrata con una nuova elezione.
Art. 39 – Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’organo resta in carica temporaneamente per un periodo non superiore a trenta giorni. Entro tale termine deve essere convocata l’Assemblea dei Soci per la surroga del/dei dimissionari.
Art. 40 – I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, salvo revoca o dimissione; essi sono rieleggibili. Annualmente l’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio, ratifica la carica dei Consiglieri, confermando o revocando l’incarico ad essi conferito. In caso di revoca l’Assemblea procede alla nomina del sostituto.
Art. 41 – La partecipazione al Consiglio Direttivo, per tutti i consiglieri, è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.
C. il PRESIDENTE
Art. 42 – Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea congiuntamente alla elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve necessariamente essere scelto tra i Soci di questa Associazione. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Art. 43 – Al Presidente compete l’attuazione delle delibere e degli indirizzi gestionali espressi dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque esso riferisce circa l’attività compiuta. Solo ed esclusivamente nei casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre la sue decisioni alla ratifica dello stesso Consiglio nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.
Art. 44 – Il Presidente cura, facendosi coadiuvare dal Consiglio Direttivo, la predisposizione del rendiconto economico e finanziario annuale che sarà successivamente sottoposto alla approvazione dello stesso organo amministrativo ed all’Assemblea, insieme alle relazioni illustranti l’andamento gestionale ed il contenuto dello stesso.
Art. 45 – Le funzioni del Presidente vengono assolte dal Segretario nel caso in cui il primo sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni per cause di forza maggiore.
Art. 46 – La funzione di Presidente viene assolta esclusivamente a titolo gratuito.
D. il SEGRETARIO
Art. 47 – Al Segretario, che ha anche funzioni di Vice-Presidente, spetta la gestione dei libri sociali della Associazione di cui al successivo Capo V. Egli assiste il Presidente della seduta assembleare o consigliare, avendo cura di copiare, successivamente, tutti i verbali, rispettivamente, delle Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, raccogliendo le firme al termine della predisposizione. La funzione di Segretario viene assolta esclusivamente a titolo gratuito.
E. il TESORIERE
Art. 48 – Al Tesoriere spetta la gestione finanziaria della Associazione consistente tanto nella gestione del denaro contante, quanto dei conti correnti bancari e postali della stessa. A sua cura viene tenuto il Libro di Prima Nota Cassa, nel quale devono essere indicate in ordine cronologico, tutte le entrate e le uscite che sono state sostenute dalla Associazione.
Art. 49 – Al Tesoriere, assieme al Presidente, è affidata la firma di traenza sui conti correnti bancari e postali ed è direttamente responsabile di eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nella gestione ad esso affidata.
Art. 50 – La funzione di Tesoriere viene svolta esclusivamente a titolo gratuito.
F – Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 51 – Il Collegio dei Revisori non è istituito all’atto della costituzione della presente Associazione. La nomina del primo Collegio avverrà, su proposta di almeno ½ dei Soci della Associazione, oppure su proposta della unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 52 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), eletti dalla Assemblea e scelti tra soggetti non necessariamente Soci dell’Associazione.
Art. 53 – L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. Per tale carica valgono inoltre tutte le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal Codice Civile.
Art. 54 – Per la durata in carica e la rielegibilità, valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Al momento dell’insediamento il Collegio dei Revisori elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente.
Art. 55 – I revisori dei conti curano la tenuta dei libri delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.
Capo V – LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 56 – Oltre alla tenuta dei libri e dei registri fiscalmente obbligatori, prescritti dalle vigenti leggi, l’Associazione è tenuta a possedere: il libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci, il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il libro Verbali dei Revisori dei Conti, quando istituito. Sono inoltre obbligatori il libro dei Soci ed il Libro di Prima Nota Cassa.
Capo VI – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Art. 57 – L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, decorrendo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 58 – Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Maggio successivo.
Art. 59 – Il Rendiconto Economico e Finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.
Art. 60 – Nello stesso termine il Rendiconto deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti, quando istituito, per l’acquisizione del relativo parere.
Capo VII – SCIOGLIMENTO
Art. 61 – Lo scioglimento dell’Associazione verrà deliberato con le modalità e le maggioranza previste dall’art. 31, co.2 del presente Statuto Sociale.
Art. 62 – In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio alla Associazione HERAKHANDI SAMAJ ITALIANO, oppure, nel caso di estinzione del citato ente, ad altre associazioni con finalità analoghe.
Capo VIII – DISPOSIZONI FINALI
Art. 63 – L’Associazione potrà ricevere lasciti, donazioni, rendite vitalizie e sottoscrizioni che utilizzerà solo ed esclusivamente per le finalità di cui all’oggetto sociale.
Art. 64 – Gli articoli del presente Statuto potranno essere modificati con le modalità e le maggioranza previste dall’art. 31, co.2 del presente Statuto Sociale.
Art. 65 – Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale vigono, se applicabili. le norme in materia di Enti, contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, le norme contenute nel Libro V del Codice Civile.